Legge Ordinaria n. 870 del 10/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1950)
Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica  e gli aspiranti di complemento della Marina, caduti
in  azioni  di combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate
in  dette azioni durante il conflitto 1940-45, o in Africa orientale,
dopo  il  2  ottobre  1935,  possono  essere  nominati sottotenenti o
guardiamarina   di   complemento   nell'arma,  corpo  o  servizio  di
appartenenza, quale tributo d'onore "alla memoria".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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