Legge Ordinaria n. 924 del 16/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1950)
Promozione al grado 8° del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  funzionari  di pubblica sicurezza, i quali, avendo la prescritta
anzianita'  per  esservi ammessi, non potettero partecipare all'esame
di  idoneita'  ed al concorso di merito distinto per l'avanzamento al
grado  di  commissario  di pubblica sicurezza indetti rispettivamente
con  decreti  Ministeriali  23  dicembre  1940  e  30 settembre 1941,
perche'  richiamati  alle  armi  presso reparti mobilitati in zona di
operazioni durante il periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi
e  l'espletamento  delle  prove  di esame, saranno inseriti secondo i
criteri  indicati  negli  articoli  seguenti, nelle graduatorie delle
predette  prove di esame, conseguendo la promozione a commissario, ai
soli  effetti giuridici con l'anzianita' dei funzionari di pari grado
che li seguano immediatamente nell'ordine di dette graduatorie.
 

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