Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1126 del 03/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1951 e rettifica 20 novembre)
Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza.
Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' data facolta' al Ministro per l'interno di effettuare un arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4500 guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. La facolta', di cui al comma precedente e le analoghe facolta' di arruolamenti ordinari, straordinari, temporanei o in soprannumero e di richiami o trattenimenti in servizio di persone del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni, saranno esercitate in modo che il contingente complessivo di ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo predetto risulti contenuto nel limite massimo di 82.000 unita'. Gli aspiranti all'arruolamento di cui al primo comma del presente articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio, quali graduati, nelle Forze armate dello Stato, per un periodo di almeno sei mesi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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