Legge Ordinaria n. 1127 del 01/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1951)
Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra, e precisazione del trattamento fiscale del melasso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750,
concernente  modificazioni  al  regime  fiscale  degli spiriti, della
birra  e  precisazione  del  trattamento  fiscale del melasso, con le
seguenti modificazioni:
    all'art.  2  le parole: "piu' di 15 milligrammi di sorbite", sono
sostituite con le altre: "piu' di 12 milligrammi di sorbite";
    all'art.  8  le  parole:  "entro  i  primi  cinque  giorni", sono
sostituite con le altre: "entro i primi dieci giorni";
    al  secondo  comma  dell'art. 9 le parole: "entro cinque giorni",
sono sostituite con le altre: "entro dieci giorni";
    dopo  il  primo  comma dell'art. 10 e' aggiunto il seguente nuovo
comma:
      "L'Amministrazione  puo'  tuttavia  consentire dilazioni per il
pagamento  della  maggiore  imposta  di cui sopra, senza applicazione
delle  indennita' di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i
nuovi termini dilazionati";
    all'ultimo  comma  dell'art.  11  le  parole:  "ai  primi  cinque
giorni", sono sostituite con le altre: "ai primi dieci giorni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 10 novembre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: ZOLI
 

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