Legge Ordinaria n. 1188 del 04/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 novembre 1951 e rettifica 20 febbraio 1952.)
Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto  legislativo  3  maggio  1948, n. 949, contenente norme
transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, e'
ratificato  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98, con le seguenti modificazioni e aggiunte:
  L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
  Art. 1. - Limiti di applicabilita' del decreto.
  Per  l'assunzione  del  personale  sanitario  alle dipendenze degli
istituti  di  cura,  di cui all'art. 1 del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea, e parziale alle
disposizioni   di   legge   o   regolamento  generale  o  particolare
attualmente  in  vigore,  relative  alla materia dei concorsi ed alle
nomine,  mediante  le  disposizioni  del  presente  decreto,  la  cui
applicazione  e'  limitata ai concorsi da bandire entro l'anno dalla,
sua  pubblicazione,  nonche'  a quelli banditi anteriormente a detta,
pubblicazione e non espletati.
  L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  Art.  2.  Requisiti  di  servizio  per  l'ammissione ai concorsi di
primario, aiuto ed assistente.
  I  requisiti  di  servizio  per l'ammissione ai concorsi pubblici a
posti  di primario ed aiuto di cui alla, lettera b) degli articoli 47
e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:
  Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di
prima  categoria  costituisce requisito necessario possedere non meno
di  dieci  anni  di  laurea  ed  otto anni di servizio in qualita' di
primario,  aiuto  o  assistente  di  ruolo  o incaricato o volontario
universitario  o  ospedaliero  in  ospedali  italiani, nel territorio
metropolitano,  nelle  ex  colonie  italiane,  o all'estero, retti da
amministrazione  italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda
o  terza  categoria,  non  meno  di otto anni di laurea e sei anni di
servizio in qualita' di primario, aiuto o assistente, come sopra.
  Per  l'ammissione  ai  concorsi  a  posti  di  anatomo  patologo e'
requisito  necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme
restando le altre condizioni di ammissibilita'.
  Per  l'ammissione  ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle
infermerie,  qualora  queste non si avvalgano del medico condotto, e'
requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea, e due anni
di  servizio  in qualita' di aiuto o assistente di ruolo o volontario
universitario o ospitaliero come al secondo comma.
  Per  l'ammissione  ai  concorsi  a,  posti  di  aiuto  e' requisito
necessario  avere  non  meno  di  sei anni di laurea, per ospedali di
prima  e  seconda  categoria  e  quattro anni di laurea per quelli di
terza ed avere esplicato una attivita' Sanitaria reale e continuativa
per   almeno   due  anni  in  un  ospedale  italiano  nel  territorio
metropolitano,  nelle  ex  colonie  italiane,  o all'estero, retti da
amministrazione italiana, o in un istituto universitario.
  Per  l'ammissione  ai  posti  di aiuto, il requisito riguardante il
periodo di servizio effettivamente prestato ridotto alla, meta' per i
combattenti,  di cui al decreto Legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per
i reduci e gli internati.
  Per  l'ammissione ai posti di assistente e' requisito necessario la
laurea  in  medicina  e chirurgia e l'abilitazione professionale, nei
casi in cui questa e' prescritta.
  Al   servizio  ospedaliero,  previsto  dal  presente  articolo  per
l'ammissione  ai  concorsi,  e' equiparato il servizio in ospedali di
importanza   pari   a   quelli   nazionali,   prestato  in  campo  di
concentramento   o   di   deportazione,   quando  l'equipollenza  sia
riconosciuta   dall'Alto   Commissario  per  l'igiene  e  la  sanita'
pubblica.
  L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  Art.  3.  -  Concorsi  ai  posti  di sovraintendente e di direttore
sanitario.
  I   concorsi  ai  posti  di  sovraintendente  sanitario,  direttore
sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma
nelle   citta'   in  cui  hanno  sede  gli  ospedali  rispettivi.  Le
Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate
con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono
costituite:
    a)  del  presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso
o, per sua delega, di un membro del Consiglio d'amministrazione;
    b)  di  un  medico  dei ruoli della sanita' pubblica di grado non
inferiore  al  6°  designato  dall'Alto Commissario per l'igiene e la
sanita' pubblica;
    c)  di  un  professore  universitario  d'igiene  di ruolo o fuori
ruolo;
    d)  di  due  sovraintendenti  sanitari  o  direttori  sanitari di
ospedali  di  prima  o seconda categoria, dei quali uno designato dal
Consiglio  dell'ordine  dei medici della provincia in cui si bandisce
il concorso.
  Funziona    da    segretario    un    funzionario   di   gruppo   A
dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dai prefetto.
  Le  amministrazioni  ospedaliere  provvedono all'approvazione della
graduatoria   ed   alla  nomina  dei  concorrenti  risultati  idonei,
osservando,  in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42
e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
  L'anzianita'  nell'esercizio professionale stabilita dagli articoli
42,  primo  comma,  n.  5,  e  43, quarto comma, del regio decreto 30
settembre   1938,   n.   1631,   per   l'ammissione  al  concorso  di
sovraintendente  sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima
categoria e' elevata a dieci anni.
  L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  Art. 4. Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario,
aiuto ed assistente.
  Le  Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di
aiuto,  di  cui  agli  articoli  48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30
settembre   1938,   n.   1631,   sono   nominate   con  deliberazione
dell'amministrazione  ospedaliera  che  bandisce  i  concorsi  e sono
costituite:
    a)  del  presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce
il  concorso  o,  per  sua  delega,  del  sovraintendente o direttore
sanitario  dell'ospedale  o  di  un  medico nominato dal Consiglio di
amministrazione, presidente;
    b)  di  due  primari  ospedalieri di ruolo di materie attinenti o
affini  al  concorso,  in  servizio  presso  lo stesso ospedale o, in
mancanza,  presso  ospedali  di  categoria  pari o superiore a quella
dell'ospedale  che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla
libera docenza; uno di questi due primari sara' designato dall'Ordine
dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;
    c)  di  un  professore universitario di ruolo o fuori ruolo della
materia, attinente al concorso;
    d)  di un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica, di
grado  non  inferiore  al  7°,  designato  dall'Alto  Commissario per
l'igiene e la sanita' pubblica.
  Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di
cui  agli  articoli  64  e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n.
1631,  sono  nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che
bandisce il concorso e sono costituite:
    a)  del  presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce
il  concorso  o,  per  sua  delega,  del  sovraintendente o direttore
sanitario  dell'ospedale  o  di  un  medico nominato dal Consiglio di
amministrazione, presidente;
    b)  di  un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio
dell'ordine  dei  medici  della  provincia  in  cui  si  bandisce  il
concorso;
    c)  di  un  professore  universitario  di  ruolo o fuori ruolo di
materia attinente al concorso.
  Funziona  da  segretario  delle  Commissioni  previste nel presente
articolo  un  funzionario  di  gruppo  A  dell'Amministrazione civile
dell'interno, designato dal prefetto.
  L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  Art. 5. - Raggruppamenti di piu' concorsi.
  Le  amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni
dall'entrata  in  vigore  del presente decreto, a mezzo dei prefetti,
l'elenco di posti vacanti che possono essere messi a concorso.
  La  facolta'  di  raggruppamento dei concorsi prevista dall'art. 36
del   regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1631,  potra'  essere
esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
soltanto  su richiesta della amministrazione ospedaliera interessata,
comunicata  tramite  la  competente  prefettura - entro il termine di
giorni  sessanta  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
ratifica del presente decreto.
  L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  Art. 6. - Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati.
  Nel  caso  di  piu'  concorsi  raggruppati  ai  sensi dell'articolo
precedente.   resta   invariata  la  composizione  delle  Commissioni
giudicatrici di cui all'art. 4.
  Quando  il  raggruppamento  abbia carattere provinciale la sede del
concorso sara' presso l'ospedale della citta' capoluogo di provincia.
  In  questo caso il presidente della Commissione e' quello designato
dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.
  L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
  Art. 7. - Modalita' di svolgimento dei concorsi.
  Gli  esami  di  concorso  ai  posti  di  primario consteranno delle
seguenti prove:
    a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della
prova  con  dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi o terapia,
con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;
    b)  esame  orale  di cultura generale in rapporto al casi clinici
osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo
a concorso;
    c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di
medicina operatoria per i primari chirurghi.
  Per  gli  esami di specialita' la scelta dei malati per le prove di
esame  dovra'  avere particolare attinenza con la specialita' messa a
concorso.
  Per  le  specialita' nelle quali non e' attuabile la prova clinica,
gli  esami  consteranno di una prova orale nella materia attinente al
concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.
  Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime
modalita'  dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami
si  svolgeranno  secondo  le  modalita'  di cui all'art. 65 del regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
  Dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti:
  Art. 7-bis. Ripartizione dei punti per i vari concorsi.
  La  Commissione  giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che
sono cosi' ripartiti in relazione ai vari concorsi:
    a) concorsi per primario:
      45 punti per gli esami;
      40  punti  per  il  servizio  prestato  dai  concorrenti  negli
ospedali e nelle cliniche universitarie;
      15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche;
    b) concorsi per aiuto:
      60 punti per gli esami;
      25  punti  per  il  servizio  prestato  dai  concorrenti  negli
ospedali   e  nelle  cliniche  universitarie  od  in  altro  servizio
sanitario;
      15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche;
    c) concorsi per assistenti:
      90 punti per gli esami;
      10  punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli
e pubblicazioni scientifiche.
  Art.  7-ter.  - Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione
dei titoli.
  Nei  concorsi  a posti di primario l'assegnazione del punteggio per
esami e' stabilita come segue:
    25 punti per la prova clinica;
    10 punti per la prova orale;
    10 punti per la prova integrativa.
  Nei  concorsi  in  cui  si effettueranno soltanto due prove secondo
quanto previsto nell'art. 7, il punteggio sara' attribuito in:
    25 punti alla prova orale;
    20 punti alla, prova pratica.
  Ai  fini  della  valutazione  come  titolo di carriera del servizio
prestato  in  qualita'  di  ufficiale  medico  e di medico partigiano
addetti  agli  ospedali,  infermerie  e  reparti  durante  le  guerre
nazionali,  anche  per  il  periodo  di  prigionia o di internamento,
potra'  essere  attribuita  una  valutazione  non superiore al 10 per
cento,   tenuto   conto  degli  incarichi  ricevuti  e  del  servizio
effettivamente  prestato,  specie  per  quanto  riguarda l'assistenza
ospedaliera.
  Le  disposizioni  del  precedente  comma  non si applicano se detti
titoli siano gia' stati valutati.
  L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
  Art. 8. - Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria.
  Le  disposizioni  del  presente  decreto relative alla nomina della
Commissione  esaminatrice,  alla  facolta' di raggruppamento prevista
dall'art.  6,  allo  svolgimento  delle  prove di esame, si applicano
anche agli ospedali di 3ª categoria.
  L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
  Art. 9. - Sede dei concorsi.
  I  concorsi  per  il  personale  sanitario  di  qualsiasi  grado  e
categoria  si svolgono presso gli ospedali interessati, purche' siano
convenientemente  attrezzati  ed  offrano  un  numero  sufficiente di
malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della,
prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 6.
  In  caso  contrario,  gli esami si svolgeranno in un diverso e piu'
efficiente   ospedale   che   sara'   scelto   dalle  amministrazioni
ospedaliere, previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanita' pubblica.
  L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  Art. 10. - Sanitari assunti in via provvisoria.
  I  primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria,
che  prestino  effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti
ed  aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito
l'idoneita'  in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non
anteriormente  al  1936  presso  lo  stesso  ospedale  o presso altro
ospedale  della  medesima  categoria  cui appartiene quello nel quale
prestano  servizio,  possono  essere  confermati  nel  posto  in  via
definitiva,   con  provvedimento  delle  amministrazioni,  su  parere
favorevole    del   sopraintendente   o   del   direttore   sanitario
dell'ospedale  o  di  chi ne fa le veci, adottato entro il 24 ottobre
1948.
  Dopo l'art. 10 e' inserito il seguente:
  Art.  10-bis.  -  Speciali  categorie  di  sanitari  assunti in via
provvisoria.
  I  primari,  gli  aiuti e gli assistenti, gia' di ruolo in ospedali
coloniali  e  della  Venezia  Giulia, che hanno dovuto abbandonare il
loro  posto  in  conseguenza  del Trattato di pace o per persecuzioni
politiche,  qualora  ricoprano  attualmente  ed in via provvisoria un
posto   equipollente   in   ospedali   metropolitani   possono,   con
provvedimento   delle   amministrazioni   su  parere  favorevole  del
sovraintendente  o  del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne
fa  le  veci,  essere confermati nel posto in via definitiva, purche'
l'ospedale sia di pari categoria.
  L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
  Art. 11. - Tasse.
  Le  tasse  a  carico  dei  candidati  che  partecipano ai concorsi,
previste  dal  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate
di 20 volte.
  L'art. 12 e' soppresso.
  L'art. 13 e' sostituito dal seguente:
  Art. 13. - Elevazione dei limiti di eta'.
  Il  beneficio  di  cui  all'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo
1947,  n.  182,  riguardante  l'elevazione  dei  limiti  di  eta' per
l'assunzione   di   personale   sanitario,   e'  esteso  ai  concorsi
contemplati  nel presente decreto per tutta la durata di applicazione
di esso.
  Dopo l'art. 13 e' inserito il seguente:
  Art. 13-bis. - Incompatibilita'.
  Le  disposizioni  di cui all'art. 19 del regio decreto 30 settembre
1938,  n.  1631,  sono  estese  al personale sanitario di ruolo degli
ospedali di 3ª categoria.
  L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
  Art. 14. - Disposizioni finali.
  Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente decreto restano in
vigore le norme vigenti.
  L'inquadramento  del  personale  vincitore  dei  concorsi di cui al
presente   decreto  avviene  indipendentemente  dalla  revisione  dei
regolamenti  interni  e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli
95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
  Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per
i  posti  vacanti  e  per i posti in atto ricoperti da incaricati non
oltre  120  giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del
presente decreto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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