Legge Ordinaria n. 1219 del 04/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1951)
Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  a  quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio
urbano,  di  cui  al  regio  decreto-legge  13 aprile 1939, n. 652, e
successive  modificazioni,  il  reddito  imponibile dei fabbricati e'
determinato secondo le seguenti disposizioni:
    a)  per  i fabbricati costruiti dopo la data di entrata in vigore
del  decreto  legislativo  luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, si
detrae  dal  reddito  lordo  una  quota pari ad un quarto del reddito
stesso.
  La   medesima  norma  vale  anche  per  i  fabbricati  distrutti  o
danneggiati  per  piu'  della  meta'  in  seguito ad eventi bellici e
ricostruiti,   dopo   la   data   suindicata,   a  cura  diretta  del
proprietario;
    b)  per  i  fabbricati  costruiti  ed  utilizzati secondo la loro
destinazione  prima  della data indicata nella precedente lettera a),
si  detrae  dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a
quattro  volte  e  mezzo  il reddito imponibile accertato, per l'anno
1938,  ai  fini  delle  imposte  dirette. Ove si tratti di fabbricati
costruiti  dopo  il  31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo
all'anno   1938   e'   valutato  comparativamente  alla  pigione  dei
fabbricati  gia'  esistenti  nell'anno  suddetto,  posti  in analoghe
condizioni, nello stesso Comune.
  Per  la  citta'  di  Venezia  -  centro ed isole della Giudecca, di
Murano  e  Burano  -  oltre  alla detrazione normale di un quarto del
reddito lordo, e' ammessa una ulteriore detrazione pari ad un settimo
del reddito stesso.
 

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