Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1308 del 01/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 2, saranno sistemati in pianta stabile, anche in eccedenza alla disponibilita' della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950. Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti dal farsi negli anni successivi per l'assorbimento della eccedenza che si sara' creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno avere luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori". Art. 4. - E' sostituito dal seguente: "La nomina a stabile, di cui al precedente art. 3, avra' luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo la condizioni stabilite dall'art. 6 del presente decreto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)