Legge Ordinaria n. 1317 del 04/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1951)
Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, concernente concessioni di finanziamenti per favorire la industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali gia' operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Secondo  comma  dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, e'
modificato come segue:
  "Di  tale somma una quota di quattro miliardi e' riservata a favore
di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, gia'
operanti  nella  Venezia  Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la
loro attivita' nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici
o   post-bellici   intendano   reimpiantare   e   riattivare  i  loro
stabilimenti  nell'Italia  meridionale ed insulare, di cui all'art. 1
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1598,  e  all'art.  5, lettera a), della legge 29 dicembre
1948,  n.  1482,  o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di
Gorizia e di Ancona".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 novembre 1951

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - CAMPILLI -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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