Legge Ordinaria n. 15 del 17/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1951)
Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi. all'industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprieta' degli Enti locali danneggiati dagli eventi bellici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   provvedere   alla  ricostruzione  dei  pubblici  servizi,  di
trasporto    concessi    all'industria    privata,    alle    aziende
municipalizzate  o  di  prevalente  proprieta'  dei  Comuni  o  delle
Province danneggiati dagli eventi bellici, mediante la corresponsione
dei concorsi dello Stato previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410,
il Ministro per i trasporti, in aggiunta alla somma di cui all'art. 3
del  decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, e' autorizzato ad
assumere impegni fino alla concorrenza di lire 16.000.000.000 (sedici
miliardi),  in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi
finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53 e 1953-54.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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