Legge Ordinaria n. 1515 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1951)
Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Coloro  che  riacquistano  la  cittadinanza  italiana  ai sensi del
decreto  legislativo  2  febbraio  1948,  n.  23, possono ottenere il
riconoscimento  dei  titoli  di  studio  conseguiti  in Germania o in
Austria  e l'abilitazione allo esercizio professionale nei casi, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.
 

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