Legge Ordinaria n. 1518 del 20/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1951)
Riapertura del termine per esercitare la facolta' di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  di  cui all'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633,
entro   il  quale  gli  impiegati  gia'  esclusi  dall'obbligo  delle
assicurazioni  sociali hanno facolta' di provvedere al versamento dei
contributi  assicurativi base, e' riaperto per un periodo di sei mesi
dal  primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 novembre 1951

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - RUBINACCI -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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