Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1551 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1951)
Aumento dei contributi statali a favore delle Universita' e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.
Aumento dei contributi statali a favore delle Universita' e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di Universita', di Istituti di istruzione superiore, di Osservatori astronomici, di Istituti scientifici e di Scuole di ostetricia e' elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52. La determinazione della misura del contributo per ciascuna Universita' o Istituito sara' fatta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle Facolta' e degli studenti, il tipo delle Facolta', lo stato delle attrezzature scientifiche, le necessita' dell'assistenza agli studenti. Qualora alle Universita' ed Istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovra' tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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