Legge Ordinaria n. 1559 del 07/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1951)
Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi
fermentata  di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in
buono  stato  di  conservazione, distillate in modo da eliminare ogni
gusto  sgradevole  e  da conservare i principi aromati delle sostanze
fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
  Le  acqueviti,  risultanti  dal  processo  di  distillazione  e  di
eventuali  ridistillazioni  per affinamento, debbono avere gradazione
alcolica  non  inferiore  a 40°, ne' superiore a 80° dell'alcolometro
ufficiale  adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando
la   gradazione   massima   stabilita  dalle  le  leggi  fiscali  per
l'acquavite di vino.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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