Legge Ordinaria n. 1564 del 20/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1951)
Previdenza ed assistenza dei giornalisti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  previdenza  e  l'assistenza  attuate dall'Istituto nazionale di
previdenza  dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto
con  regio  decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle misure
disposte  dal  suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti
iscritti  all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei
confronti  dei  giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme
di previdenza e di assistenza obbligatorie.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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