Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1565 del 07/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1951)
Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza.
Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, attualmente prevista per gli ufficiali dell'Esercito e per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito dai testo unico delle disposizioni legislativo sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e' fissata da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 75.000.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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