Legge Ordinaria n. 1597 del 14/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1951)
Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e contro le formiche argentine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  l'erogazione  della spesa e dei contributi autorizzati, per la
difesa  fitosanitaria,  dall'art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre
1950,  n.  1087, e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per
le  foreste  di  emettere  ordini  di  accreditamento in eccedenza al
limite  previsto  dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  recante  disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la
contabilita'  generale  dello  Stato,  fino  alla concorrenza di lire
cinquanta milioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                           DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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