Legge Ordinaria n. 161 del 06/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1951)
Modificazione dell'art. 82 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  82  del  regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per  la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio
decreto  8  maggio 1933, n. 841, modificato con i decreti legislativi
20  marzo  1947, n. 427 e 8 novembre 1947, n. 1468, e' sostituito dal
seguente:
  "I  titolari  degli  uffici  con gestione contabile si riforniscono
dalla  Direzione  provinciale dalla quale contabilmente dipendono, di
carte  valori  postali  in  quantita'  corrispondente  al presumibile
fabbisogno di un mese, prendendo per base il consumo verificatosi nel
mese  precedente  e  tenendo  conto  della  consistenza  esistente in
ufficio all'atto della richiesta.
  "Per  quanto riguarda le ricevitorie succursali e le agenzie aventi
sede  nei  capoluoghi  di  provincia,  le  richieste, entro il limite
fissato  nel modo anzidetto, possono essere fatte in qualsiasi giorno
del  mese  tenendo  conto  della  consistenza  esistente  in  ufficio
all'atto della richiesta.
  "Le Direzioni provinciali hanno facolta' di ridurre l'importo delle
richieste  ad  un  limite  inferiore  a  quello  stabilito, quando lo
ritengano  necessario  o  comunque  conveniente  per  le esigenze del
servizio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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