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Legge Ordinaria n. 1666 del 18/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1951)
Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   soprassoldo   mensile   previsto   per   gli  ufficiali  ed  i
sottufficiali  dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal
regio  decreto-legge  4  settembre 1925, n. 1644, convertito in legge
con  la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' fissato, con decorrenza dal 1
luglio 1950, nelle seguenti misure:

    ufficiali di qualunque grado. . . . . . . . . . . . . . . L. 2500
    marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia. . . . L. 1250
    sergenti e sergenti maggiori . . . . . . . . . . . . . . . L. 750
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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