Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1669 del 24/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1951)
Sostituzione dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Sostituzione dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, gia' modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione a nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro; d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; e) da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e in previdenza sociale; f) da due rappresentanti all'Ente, designati rispettivamente dal Ministro per ha grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa in rappresentanza dei magistrati e del personale militare; g) da due rappresentanti del personale dell'Ente, designati uno dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e). I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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