Legge Ordinaria n. 187 del 13/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1951)
Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  corresponsione  dei contributi autorizzati dall'art. 1 del
decreto  legislativo  12  aprile  1945,  n. 662, sui bozzoli prodotti
nell'annata  1947,  l'accertamento  circa la campagna di provenienza,
delle  partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi
e' demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno,
provvede sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.
  Contro  la decisione dell'Ente, l'interessato puo' ricorrere, entro
trenta  giorni  dalla  notifica  della  deliberazione,  al  Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste, il quale decide, con provvedimento
definitivo, sentito il Ministero del tesoro.
 

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