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Legge Ordinaria n. 226 del 02/04/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1951)
Modificazione delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo.
Modificazione delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, e' sostituito dal seguente: "Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, e' stabilito nella misura seguente: per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento; per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200: 50 per cento. Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula: Y = 0,25 X dove X, che indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200". Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazione di lira.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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