Legge Ordinaria n. 232 del 16/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1951)
Facolta' dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli   ordini  di  accreditamento  emessi  dalla  Azienda  nazionale
autonoma  della  strada  a carico della parte ordinaria del bilancio,
rimasti  in  tutto  od  in  parte inestinti alla fine dell'esercizio,
possono  essere  trasportati integralmente, o per la parte inestinta,
all'esercizio  successivo  purche'  non  siano  stati emessi in conto
residui.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 marzo 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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