Legge Ordinaria n. 233 del 20/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1951)
Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, e' ratificato con la
seguente modificazione:
  Art.  1.  -  E'  sostituito  dal  seguente  "I  direttori di scuole
tecniche  industriali,  che  abbiano  gia' conseguito la qualifica di
titolare   nelle   scuole  di  tirocinio  ad  orario  ridotto  e  nei
laboratori-scuola,  con provvedimento ministeriale e in servizio alla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono inquadrati,
anche  se  sprovvisti  di  laurea,  nel ruolo dei direttori di scuola
tecnica  industriale  e  collocati  nel  gruppo  A,  grado 70, con il
trattamento  economico  e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella
A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Torino, addi' 20 marzo 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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