Legge Ordinaria n. 29 del 09/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1951)
Determinazione dell'importo dell'indennita' di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli
invalidi  di  guerra  di  prima  categoria  dall'art.  1  del decreto
legislativo  luogotenenziale  29 aprile 1946, n. 299, e' determinato,
con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 luglio 1950
e  per  un  periodo  di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del
costo   dell'alimentazione   rilevata   dall'Istituto   centrale   di
statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 gennaio 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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