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Legge Ordinaria n. 300 del 02/04/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1951)
Modificazioni ai limiti di somma prevista dall'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente la disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la marina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'art.
2  del  regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, sono rispettivamente
elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1951

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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