Legge Ordinaria n. 302 del 02/04/1951 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
  Art. 14. - E' sostituito dal seguente:
  "Per  ottenere  l'iscrizione  nel  registro  prefettizio  gli  enti
cooperativi  contemplati nel presente decreto devono farne domanda al
prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e
l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
    "1)  copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad
esso  modificazioni  fino  al  giorno  della  domanda;  unitamente ai
documenti   comprovanti   che  sono  state  adempiute  le  formalita'
prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile;
    "2)  uno  specchio  nominativo  dei  soci,  con l'indicazione per
ciascuno   di   essi   del  nome,  cognome,  domicilio  ed  attivita'
professionale;  ma se il numero dei soci e' superiore a cento, invece
del   suddetto  specchio,  dovra',  essere  presentato  un  documento
indicante  il  numero dei soci distinti per categoria con l'attestato
del   presidente   del   Consiglio  d'amministrazione  o  di  chi  lo
sostituisce  e  di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti
prescritti dall'atto costitutivo;
    "3)  l'elenco  nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
direttori  in  carica,  indicando  quale  degli  amministratori ha la
rappresentanza  dell'ente  e le altre persone che in forza di mandato
generale hanno la firma sociale;
    "4)  copia  dei  regolamenti interni per l'applicazione dell'atto
costitutivo, ove esistano.
  "I  documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati
in  due  copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere
rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione
generale   della   cooperazione.   Tali   documenti   devono   essere
sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi
lo sostituisce e da uno dei sindaci.
  "Il  prefetto,  accertato  che  per gli atti indicati al n. 1) sono
state  adempiute  le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537
del   Codice  civile  e  che  il  numero  ed  i  requisiti  dei  soci
corrispondono   a   quelli   prescritti   dalla   legge  o  dall'atto
costitutivo,  sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio
decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio".
  Art. 17. - La lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a)   i   membri  elettivi  effettivi  di  cui  all'art.  26  del
regolamento  suddetto  sono  portati  da tre a cinque e devono essere
eletti   in   modo   che   nella   Commissione   siano  adeguatamente
rappresentate  le  varie  categorie  di  cooperative della Provincia.
All'uopo  il  prefetto,  sentita  la  Commissione provinciale, almeno
sessanta   giorni  prima  dell'elezione,  stabilisce  il  numero  dei
rappresentanti,  che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da
ciascuna categoria.
    "Contro  il  provvedimento  del  prefetto  e'  ammesso ricorso al
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  non  oltre  il
trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso puo'
essere  proposto  da uno dei membri della Commissione provinciale, da
un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di
rappresentanza,   assistenza   e  tutela  del  movimento  cooperativo
giuridicamente  riconosciuta.  Il  Ministro  decide  definitivamente,
sentito  il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per
le cooperative.
    "Della  Commissione  provinciale di vigilanza fanno parte inoltre
rappresentanti   del   movimento   cooperativo,  designati,  uno  per
ciascuna,  dalle  associazioni nazionali indicate nel terzo comma del
successivo art. 18".
  Art. 22. - E' sostituito dal seguente:
    "Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma
non inferiore a nove.
    "Non  possono,  pero', essere iscritte nei registri prefettizi le
cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un
numero  di  soci  inferiore  a  cinquanta, ne' quelle di produzione e
lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con meno di venticinque.
    "Tuttavia  il  Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale,
sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di
particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori
che  formano  oggetto  della  attivita'  sociale,  potra' autorizzare
l'iscrizione  di  cooperative  di  produzione e lavoro, ammissibili a
pubblici  appalti,  con un numero di soci inferiore a venticinque, ma
non a nove".
  Art.  26.  -  Al  primo  comma  la  lettera  c) e' sostituita dalla
seguente:
    "c)   devoluzione,   in  caso  di  scioglimento  della  societa',
dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato
e  i  dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita'
conformi allo spirito mutualistico".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "In  caso  di  controversia decide il Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale,  d'intesa  con  quelli  per  le finanze e per il
tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".
 

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