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Legge Ordinaria n. 322 del 19/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1951)
Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalita' previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi nel termine non maggiore di diciotto mesi d'occorrente dal 15 giugno 1951. Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente Ufficio del registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti. La dilazione e' subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte del richiedente con l'Ufficio del registro, di regolare atto di sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5 per cento e con la eventuale prestazione di valida garanzia reale o personale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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