Legge Ordinaria n. 328 del 18/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1951)
Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art.
1  della  legge  8  marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del
testo  unico  della  legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n.
148,  modificato  col  regio  decreto  30  dicembre 1923, n. 2839, in
quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge
medesima.
  Alla   denominazione   di   "Deputazione   provinciale"   s'intende
sostituita quella di "Giunta provinciale".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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