Legge Ordinaria n. 337 del 22/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1951)
Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per
infrazioni  alle  disposizioni  di legge sul matrimonio, disposto con
decreto  del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si
applica,  con  le  modalita'  ed alle condizioni previste nel decreto
stesso,  anche  alle  infrazioni  commesse  dal  1  marzo  1947 al 31
dicembre 1948.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 22 marzo 1951

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - PICCIONI -
PACCIARDI - PELLA -
VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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