Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 346 del 28/04/1951 (Pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1951)
Maggiorazione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nel  testo  unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e aggiunto 31 seguente comma dopo
il quinto comma dell'art 314:
  "Le  dette  percentuali del dieci e cinque per cento possono essere
elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre
che  tale  aumento  riguardi  esclusivamente spese per l'assistenza -
alimentare,  sanitaria  e scolastica - alla infanzia bisognosa e tale
assistenza  sia  fatta  direttamente dal Comune o riguardi contributi
destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica,
all'O.M.I.  e  al  Patronato  scolastico  per  iniziative locali, o a
locali  ospedali  per  bambini  gestiti  da  Opere  pie  o altri Enti
pubblici.  In  ogni  caso  almeno il 30 per cento della maggiorazione
dovra'  essere  destinato come contributo al Patronato scolastico del
Comune".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)