Legge Ordinaria n. 368 del 21/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1951)
Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  il 1951, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie,
escluse  quelle  rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per
il  1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n.
54.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                           DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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