Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 375 del 11/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1951)
Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi.
Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 24 del decreto 23 giugno 1923, n. 1890, e' cosi' modificato: "Il numero dei diplomi al merito della redenzione sociale, istituiti col decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, e' limitato annualmente a 20 per il primo grado, a 90 per il secondo, a 160 per il terzo. "Gli insigniti del diploma avranno la facolta' di fregiarsi rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo. "Tali medaglie porteranno da un lato l'emblema della Repubblica con la scritta all'intorno "Repubblica italiana" e dall'altro una corona di alloro con la leggenda "al merito della redenzione sociale"; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta di colore rosso vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlata di una linea bianca. "I nomi degli insigniti del diploma saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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