Legge Ordinaria n. 400 del 23/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1951)
Modificazione del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  secondo  comma  dell'art. 677 del Codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente:
  "L'art.  608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona
diversa dal detentore".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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