Legge Ordinaria n. 444 del 29/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1951)
Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini  stabiliti  dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
del  Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente
disposizioni  per  la  esecuzione  e  il  finanziamento dei lavori di
ripristino  delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte
in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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