Legge Ordinaria n. 457 del 29/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1951)
Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  tutti  gli impianti idrici per produzione di energia elettrica
che  abbiano  una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, di cui si
inizi  la  costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge,
il Ministero dei lavori pubblici accordera' alla ditta concessionaria
una  sovvenzione  annua  di  lire  4500  per  ogni chilowatt nominale
risultante dal decreto di concessione.
  Per  gli  ampliamenti  e  i  potenziamenti  degli  impianti  idrici
esistenti  sara'  concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, una sovvenzione annua determinata caso per caso in rapporto
al  relativo  costo e non superiore a lire 4500 per ogni chilowatt di
potenza  nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui
viene superata quella di 100 chilowatt per gli impianti che, all'atto
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge, abbiano una potenza
nominale inferiore a questo limite.
  Per  gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale
di  almeno 100 chilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concedera'
una  sovvenzione  annua  non  superiore  a lire 4500 per chilowatt di
potenza nominale da ripristinare. Detta sovvenzione sara' determinata
caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in
misura  proporzionale alla percentuale, riferita alla totalita' degli
impianti,   della   entita'   delle  opere  da  ricostruire  all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge.
  In  caso  di  ricostruzione  di impianti distrutti in dipendenza di
eventi  bellici,  deve  tenersi  conto della sovvenzione prevista dal
presente  articolo,  ai  fini  di  eventuali conguagli a favore degli
interessati  in  sede  di  liquidazione  di  indennita'  per danni di
guerra.
  La sovvenzione prevista dal presente articolo sara' corrisposta per
la  durata  di  anni  quindici  a  decorrere  dalla data di effettiva
entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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