Legge Ordinaria n. 5 del 04/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1951)
Soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   attribuzioni  previste  dalle  leggi  sulla  disciplina  della
produzione  e  del commercio dei combustibili liquidi sono esercitate
dal  Ministero  dell'industria  e  del commercio, salvo la competenza
delle altre amministrazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)