Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 515 del 07/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 11 luglio 1951)
Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle Amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio del razionamento consumi.
Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle Amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio del razionamento consumi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le richieste di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il personale addetto al cessato servizio del razionamento dei consumi dovranno essere presentate, insieme con le contabilita' relative, alle Prefetture delle rispettive province entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Le richieste presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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