Legge Ordinaria n. 606 del 30/06/1951 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1951)
Modificazione dell'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  18  del  regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e'
sostituito dal seguente:
  "L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni
antitubercolari  conserva  il  diritto  alle prestazioni economiche e
sanitarie  anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di
contribuzione  di  cui  al  precedente  articolo.  Tale  diritto  non
sussiste  per  le  prestazioni  in  favore  delle persone di famiglia
dell'assicurato".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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