Legge Ordinaria n. 91 del 25/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1951)
Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire un miliardo da stanziarsi nello
stato  di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio
finanziario  1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero
di  nuove  caserme  per  reparti  del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  nelle  localita'  che  saranno  stabilite  di intesa tra i
Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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