Legge Ordinaria n. 1010 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1952)
Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia gia' titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  profughi  della  Venezia  Giulia, ex appaltatori di magazzini di
vendita  di  generi  di  monopolio  ubicati  in  territorio  non piu'
soggetto  alla  sovranita'  nazionale, i quali siano stati incaricati
della   reggenza   provvisoria  di  altro  magazzino  di  vendita  in
territorio  nazionale,  possono  conseguire  l'appalto  definitivo, a
trattativa privata, del magazzino che gestiscono alla data di entrata
in  vigore  della presente legge, con l'osservanza delle norme di cui
all'art. 48 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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