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Legge Ordinaria n. 1084 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1952)
Modificazioni alle norme sulle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I.N.A. Casa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  testo del secondo comma dell'art. 14 del decreto Del Presidente
della  Repubblica  22  giugno  1949,  n. 340, e' sostituito dai commi
seguenti:
  "La Commissione provinciale e' composta:
    1)  da  un  magistrato  in  attivita'  di  servizio  o  a riposo,
presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente
per territorio;
    2) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal
presidente della Corte d'appello competente per territorio;
    3)  dal  direttore  dell'Ufficio  provinciale  del lavoro e della
massima occupazione o da un suo delegato;
    4) da un rappresentante della gestione I.N.A. Casa;
    5)) da un rappresentante dell'intendenza di finanza;
    6)  da  due  rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante
dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5
della  legge  28 febbraio 1949, n. 48, scelti dal prefetto tra quelli
designati dalle organizzazioni sindacali locali.
  In  caso  di  assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di
presidente sono disimpegnate dal vice-presidente.
  In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  Per  ognuna  delle  categorie,  di  cui ai numeri 4), 5) e 6), sono
nominati,  per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in
numero eguale ai rappresentanti effettivi.
  Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entita'
del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, puo' con suo
decreto  istituire,  in  luogo  di una unica Commissione provinciale,
piu'  Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi
ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 agosto 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - RUBINACCI
                                                                 ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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