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Legge Ordinaria n. 1221 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 25 settembre 1952 e rettifica 17/10)
Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il    Ministero    dei    trasporti,    sentita    la   Commissione
interministeriale  prevista  dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949,
n.  410,  integrata  a  termini  dell'art. 10 della presente legge, e
tenuto  conto  anche  delle  funzioni economico-sociali delle singole
linee determina:
    a)  quali  ferrovie,  tramvie  e  filovie  extraurbane, funivie e
funicolari  in  regime  di  concessione,  essendo gia' esercitate con
mezzi  sufficientemente  moderni  tali  da  soddisfare le esigenze di
pubblico  interesse,  debbano  essere risanate mediante l'adeguamento
delle  sovvenzioni  di  esercizio  di  cui  all'art. 2 della presente
legge, senza far luogo ai provvedimenti di cui al successivo art. 3;
    b)  quali  ferrovie,  tramvie  e  filovie  extraurbane, funivie e
funicolari in regime di concessione, debbano essere risanate entro un
congruo termine di tempo (in ogni caso non superiore a tre anni dalla
data   di   deliberazione   della  Commissione  competente)  mediante
l'ammodernamento,  trasformazione o sostituzione degli impianti e del
materiale  rotabile  o  del  sistema  di  trasporto,  usufruendo  dei
benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;
    c)  per  quali  linee o tronchi di linee ferroviarie o tramviarie
possa  farsi  luogo  alla  sostituzione  dei  servizi su rotaia, alle
stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli, facendo
salva  la  permanenza  dei diritti acquisiti, sia per la retribuzione
che  per la stabilita' dell'impiego e la previdenza del personale che
verra'  utilizzato e al quale si ricorrera' per il nuovo servizio con
assoluto  carattere  di  priorita'.  Il  confronto  economico  fra il
sistema  attuale  ed il nuovo dovra' tener conto della permanenza del
trattamento sindacale di cui sopra.
  La  eventuale soppressione della linea considerata non suscettibile
di risanamento deve essere disposta con apposita legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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