Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 173 del 22/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1952)
Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203.
Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203, e' sostituito dal seguente: "Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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