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Legge Ordinaria n. 1784 del 26/10/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1952)
Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  fatto  obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare
la   propaganda   per   la   prevenzione  dei  danni  arrecati  dalla
deflagrazione  degli  ordigni  di  guerra  abbandonati  o tuttora non
rastrellati.   All'uopo   il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione
disporra' che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie
e   secondarie   inferiori   sottoposte   alla  loro  vigilanza,  che
periodicamente   gli  insegnanti,  avvalendosi  anche  di  grafici  o
esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro
mezzo  idoneo,  spieghino  agli  alunni  il pericolo mortale al quale
vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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