Legge Ordinaria n. 1844 del 30/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1952 (ediz straord.))
Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  straordinario  maschile  e  femminile delle ferrovie
dello  Stato,  anche se dipendente dalla gestione veri "La Provvida",
in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge,
verra' nominato stabile, anche in eccedenza alla disponibilita' delle
piante organiche delle rispettive qualifiche, purche':
    a) abbia compiuto almeno 600 giornate di effettiva presenza;
    b)  abbia conseguito le abilitazioni eventualmente prescritte per
la  qualifica  con  cui  dovra'  essere sistemato, salvo le eccezioni
previste nel successivo articolo;
    c)  sia  riconosciuto  meritevole  per  il servizio prestato e la
condotta serbata;
    d)  risulti  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  generali,  ad
eccezione del limite massimo di eta', prescritti per l'ammissione nel
personale  di  ruolo  ferroviario, e di cui agli articoli 27 e 28 del
regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.
  A cominciare dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata
in  vigore della presente legge sono stabiliti accantonamenti annuali
per   l'assorbimento   graduale   della   eccedenza  verificatasi  in
conseguenza  della  sistemazione  a  ruolo  degli straordinari, nella
misura  del 15 per cento per ciascuno dei primi due anni e del 25 per
cento per ciascuno degli anni successivi.
  Le  aliquote  del 15 per cento e del 25 per cento saranno calcolate
sui  residui  posti disponibili, dopo detratti i posti riservati alle
sistemazioni da effettuarsi in applicazione del decreto legislativo 7
maggio  1948,  n.  633,  ratificato  con  modificazioni  con  legge 1
dicembre  1951,  n. 1309, e della legge 15 dicembre 1949, numero 966,
nonche'  dei passaggi agli uffici degli agenti del ramo esecutivo, da
effettuarsi  in dipendenza di autorizzazioni gia' accordate alla data
di entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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