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Legge Ordinaria n. 196 del 14/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1952)
Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato
  con  regio  decreto  27  febbraio  1936, n. 645, e' sostituito come
  segue:
Art. 178. - "Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto
telegrafico,  telefonico  o radioelettrico, senza aver prima ottenuto
la  relativa  concessione,  e' punito, salvo che il fatto costituisca
reato punibile con pena piu' grave:
    1)  con  l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda
gli impianti telefonici e telegrafici;
    2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a
L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.
  Ai  contravventori  si  applica inoltre una sopratassa pari a venti
volte   la   tassa  corrispondente  alle  comunicazioni  abusivamente
effettuate  calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L.
20.000".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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