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Legge Ordinaria n. 1973 del 03/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1952)
Modificazione temporanea all'art. 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  al disposto dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1942, n.
128,  e'  data  facolta'  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  di sospendere, al massimo per un anno dall'entrata
in  vigore  della presente legge, le sessioni normali di esami per il
conseguimento  dei  certificati  internazionali per il disimpegno dei
servizi radioelettrici sulle navi mercantili, fino a che, nel termine
suddetto,  la  materia  del  conseguimento dei certificati stessi non
sara' stata ridisciplinata con nuove norme.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 novembre 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - SPATARO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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