Legge Ordinaria n. 1974 del 15/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1952)
Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   operazioni   di   liquidazione   dell'Ente  nazionale  per  la
cooperazione  di  cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile
1946,  n.  426,  dovranno  esser  chiuse entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge. Se, trascorso tale termine,
le  operazioni  stesse  non  fossero  ultimate, esse verranno assunte
direttamente  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
quale  vi  provvedera' a mezzo di un proprio funzionario di grado non
inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza.
  Per  lo  svolgimento  dei  suoi  compiti  il  predetto  funzionario
seguira',  in  quanto  applicabili,  le norme dei decreti legislativi
luogotenenziali 23 novembre 1944, n. 369 e 9 aprile 1946, n. 426.
 

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