Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1975 del 18/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1952)
Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52.
Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119, e' estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo. Il funzionamento dei predetti Uffici e' prorogato al 31 dicembre 1954. Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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