Legge Ordinaria n. 2383 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1952)
Modificazioni agli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sulla inserzione, nei contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, della clausola per revisione delle indennita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  1  e  4  della  legge  7  giugno 1928, n. 1335, sono
sostituiti dai seguenti:
  Art.  1. - "Per i contratti di appalto dei magazzini di vendita dei
generi  di  monopolio, stipulati in seguito ad aggiudicazione ad asta
pubblica   ovvero   mediante   trattativa   privata,   e'   accordato
all'Amministrazione  dei  monopoli  ed  all'appaltatore il diritto di
chiedere,  durante  il  quinquennio  contrattuale, rispettivamente la
diminuzione  o  l'aumento  delle  indennita' stabilite nel contratto,
oltre che nei casi previsti dalle disposizioni gia' in vigore, quando
la  media  dei  numeri indici dei prezzi all'ingrosso di un semestre,
sia  diminuita  o  aumentata di oltre il 10 per cento, in confronto a
quella  del mese in cui fu proclamata l'aggiudicazione o stipulato il
contratto,  ovvero a quella del semestre che determino' eventualmente
il diritto alla precedente revisione".
  Art.  4.  - "Nei casi di revisione, le nuove indennita' di gestione
saranno fissate, con giudizio insindacabile che vincola senz'altro le
parti  interessate,  e  con  decorrenza dal mese successivo alla data
della  domanda,  da  una  Commissione  nominata  dal  Ministro per le
finanze  e  composta  da  un  consigliere  della  Corte dei conti, in
qualita'  di  presidente;  da un funzionario dell'Amministrazione dei
monopoli  di Stato di grado non inferiore al 6°; da un rappresentante
dei  magazzinieri  di  vendita  dei  generi  di  monopolio e da altro
funzionario  della  Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato, con le
funzioni di Segretario e senza diritto al voto.
  "Il     rappresentante    dei    magazzinieri    viene    designato
dall'Associazione  di  categoria,  alla quale sia iscritto il maggior
numero dei gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - VANONI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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